Imu e Tasi, atto finale: il saldo da pagare entro il 16 dicembre

Ultimo appuntamento dell’anno con le imposte sulla casa. Il 16 dicembre si deve andare in cassa per pagare il saldo dell’Imu e quello dellaTasi, un pagamento doppio che però dal prossimo anno potrebbe essere cancellato. Il governo, infatti, ha preannunciato il ritorno ad una tassa unica, laLocal tax, che almeno eviterà le complicazioni dei conteggi. Al momento, però, l’unica certezza è la scadenza del 16 dicembre per versare le imposte. Ecco allora un riepilogo delle regole generali e delle specifiche verifiche da fare prima di pagare.

Il saldo della Tasi e le regole per la prima casa. Per molti la Tasi è ancora un “ricordo recente” dato che la prima rata è stata pagata solo due mesi fa, ad ottobre, negli oltre 5.220 comuni nei quali era saltato l’appuntamento di giugno per il ritardo nell’approvazione di aliquote e detrazioni. Sono solo 659 invece i comuni per i quali non è stata presa alcuna delibera nei mesi scorsi, e quindi l’imposta si pagherà per la prima volta a dicembre.

Per chi ha versato a giugno o a ottobre il calcolo è semplice: a dicembre di deve pagare esattamente lo stesso importo versato per l’acconto, e con le stesse regole, se la situazione in riferimento alla casa non è cambiata. Per chi si accinge a pagare per la prima volta, ad esempio i nuovi acquirenti, è bene sapere che per la Tasi si applicano le stesse regole previste per l’Imu, sia per determinare la base imponibile – che è data dal valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per 160, sia per le abitazioni che per le pertinenze – sia per quel che riguarda il concetto di “prima casa” sulla quale – per la Tasi – si applica un’aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le abitazioni che pagano anche l’Imu.

La prima casa, dunque, è sempre l’abitazione nella quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente, a prescindere dal numero di immobili eventualmente posseduti. La legge consente poi ai comuni di assimilare a prima casa, ai fini dell’imposta, gli immobili degli anziani in casa di cura, le abitazioni dei residenti all’estero, e le case date in uso ai figli o ai genitori, purché con rendita catastale bassa (fino a 500 euro) o con Isee di chi vi abita entro un massimo di 15.000 euro. L’eventuale assimilazione deve essere sempre espressamente specificata nella delibera di approvazione delle aliquote.

Le delibere del comune e i calcoli per il pagamento. Verificare quanto è previsto nelle delibere, peraltro, è l’unico modo per avere certezza in merito agli importi dovuti. Tutti i comuni, infatti, hanno previsto detrazioni specifiche per la tasi sulla prima casa, che possono variare in base alla rendita catastale, al reddito Isee dei proprietari, al numero dei figli, o in riferimento a qualunque altro parametro che sia stato scelto, dato che la legge ha lasciato gli enti locali liberi di decidere  in materia.

Libera scelta da parte del comune anche per quel che riguarda la quota di Tasi dovuta dai chi abita nell’immobile quando non si tratta del proprietario. Per le abitazioni date in locazione o in comodato, infatti, la legge ha messo a carico dell’inquilino, in tutti i casi in cui il contratto dura più di sei mesi nel corso dell’anno, una quota variabile tra il 10% e il 30% del tributo calcolato sull’aliquota dovuta dal proprietario. Spetta però al comunque fissare la percentuale. Per la Tasi proprietari e inquilini hanno obblighi di pagamento distinti, per cui il proprietario deve versare sempre e comunque sono la sua quota senza preoccuparsi di quella dell’inquilino. Se quest’ultimo non paga, il comune non potrà in ogni caso rivalersi sul proprietario, se il proprietario non paga nulla potrà essere chiesto in più all’inquilino.

L’Imu per gli immobili diversi dalla prima casa. Oltre alla Tasi, entro il 16 dicembre è dovuto il saldo dell’Imu per gli immobili diversi dalla prima casa. Anche per questo pagamento occorre verificare la specifica delibera, in quanto i comuni hanno avuto la possibilità di decidere in ritardo, rispetto al termine di giugno, non solo per la Tasi ma anche per l’Imu, per cui  per l’acconto di giugno è stata applicata l’aliquota del 2013.

Al saldo è però obbligatorio applicare l’aliquota 2014. Se nella delibera risulta modificata rispetto a quella precedente è necessario ricalcolare l’imposta su base annua, quindi detrarre da questa cifra l’importo pagato in acconto e versare la quota residua. Doveroso, perciò, effettuare un ulteriore controllo sul testo della delibera prima di compilare il modello di pagamento.

L’imposta per i terreni agricoli in collina. Verifica necessaria prima di pagare anche da parte di chi possiede dei terreni agricoli in collina o in montagna. A giugno l’acconto per questi terreni non è stato dovuto, e solo il 1° dicembre sono state dettate le regole di pagamento. Su questa base sono esenti dall’imposta tutti i terreni che si trovano ad un’altezza superiore ai 600 metri. Quando invece cui i terreni si trovano in collina, ossia ad una quota superiore ai 280 metri sul livello del suolo, l’esenzione è riconosciuta solo quando il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo, mentre chi non rientra nella categoria è tenuto comunque a pagare.

Le regole in un decreto del Dipartimento delle finanze che rinvia al sito dell’Istat sul quale verificare l’altezza sul livello del mare del comune nel quale si trova il terreno. Poiché le disposizioni per i terreni sono state dettate solo pochi giorni fa non si esclude, però, che il pagamento possa slittare direttamente a giugno.

Il modello F24 e le compensazioni. Quanto alle modalità di pagamento, i comuni avevano la possibilità di inviare ai contribuenti i bollettini postali precompilati per il pagamento della Tasi. Se non lo hanno fatto è possibile utilizzare il bollettino postale standard oppure il modello F24, senza dimenticare che anche quando Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile, sono sempre e comunque imposte diverse, per cui occorre compilare bollettini distinti o righi distinti del modello F24 indicando i diversi codici di riferimento che identificalo i due tributi.

Utilizzando il modello F24 è anche possibile compensare eventuali crediti Irpef, ma in caso di compensazioni è obbligatorio effettuare il pagamento tramite home banking, in quanto dal 1° ottobre in queste situazioni l’utilizzo del modello cartaceo è escluso. Stesse regole nel caso in cui l’importo da versare superi i 1.000 euro. Se l’importo dovuto è  al di sotto dei 12 euro non va effettuato alcun versamento né per l’Imu né per la Tasi. Il calcolo va fatto in riferimento alle imposte dovute per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune, considerando l’imposta su base annua.

a cura di ANTONELLA DONATI
fonte: repubblica.it

Una risposta

  1. non ho i soldi, non pago. Lavoratore autonomo agente di commercio, sono 3 anni che non guadagno. Non ho più clienti, hanno chiuso tutti, sono disperato. Che faccio? Che mi pignorino anche i vestiti, io non posso fare diversamente.

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