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Le nuove regole per i saldi 2023. Più trasparenza e sanzioni elevate

Regole più rigide per i saldi estivi 2023 che in Veneto partono il prossimo 6 giugno. Dall’1 luglio, infatti, entrerà in vigore la direttiva europea Omnibus che prevede nuone norme per gli sconti codificati per legge. Vediamo le principali:

Nel corso delle campagne promozionali, deve essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal venditore. La norma stabilisce che per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l’applicazione della riduzione di prezzo.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, come accade sovente nel corso delle vendite di fine stagione, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

La nuova regola è derogata in alcuni casi.

Anzitutto, se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il “prezzo precedente” sarà quello che il venditore ha applicato nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione; il venditore dovrà indicare il periodo di tempo di riferimento.

Inoltre, la regola del prezzo precedente non si applica del tutto nel caso di prezzi di lancio, di vendite sottocosto e di vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

La sanzione per la violazione dell’articolo 17bis è quella sancita dall‘articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

Le nuove pratiche commerciali ingannevoli

Il nuovo Decreto Legislativo arricchisce il novero delle pratiche commerciali scorrette (articoli 21 e seguenti del Codice del Consumo). Più precisamente, sono normativamente individuate come scorrette le seguenti condotte:

-la promozione di un bene come identico ad un altro venduto in un diverso Stato membro che abbia però composizione o caratteristiche significativamente diverse;

-fornire risultati di ricerca online senza indicare chiaramente gli annunci pubblicitari a pagamento che consentono una miglior classificazione dei prodotti;

-indicare che le recensioni di un prodotto sono riconducibili a consumatori che hanno effettivamente acquistato il bene senza, però, aver adottato misure ragionevoli per verificare la genuinità delle recensioni stesse;

-inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.

Il Decreto Legislativo n. 26 introduce anche un’importante novità in tema di sanzioni per le pratiche commerciali scorrette (tutte quelle previste nel Codice del Consumo e non solo quelle da ultimo introdotte). Il nuovo articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo innalza infatti il massimo edittale della sanzione da 5.000.000,00 a Euro a 10.000.000 Euro.

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