Le nuove regole su contratti di telemarketing e contratti di luce e gas sono (per ora) un flop. Adico: “ancora poche tutele per gli utenti”

La rivoluzione contenuta nella delibera 395/2024 di Arera? Allo stato attuale, sta miseramente fallendo. I cittadini, infatti, continuano a ritrovarsi con contratti non richiesti, vengono tempestati ogni giorno dall’insostenibile telemarketing dei call center, subiscono ancora il “fascino” dei venditori porta a porta, e a poco serve l’estensione da 14 a 30 giorni del diritto di recesso.

A circa un mese e mezzo dall’introduzione delle nuove regole, che in alcune parti esistevano (o dovevano esistere già, i risultati appaiono oltremodo deludenti e le tutele annunciate ai consumatori non sembrano sortire, almeno finora, alcun effetto.

Questo è ciò che emerge attraverso le casistiche seguite dall’Adico, particolarmente contrariata soprattutto da una parte della delibera che continua a essere poco chiara, quella relativa alla comunicazione di variazioni contrattuali e quindi anche tariffarie che, secondo l’autorità, dovranno essere inviate in forma scritta su supporto durevole. Cosa significa?

“A nostro giudizio ma anche secondo il codice civile – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione – queste comunicazioni così importanti dovrebbero avvenire solo con supporti dal valore legale, ovvero Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. Abbiamo visto cos’è successo a inizio 2024 quando, in seguito alla scadenza di una offerta, Enel ha quintuplicato le tariffe informando il cliente con una non meglio specificata forma scritta, come previsto da Arera. Chi si è rivolto a noi ritiene di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ma, non essendoci l’obbligo di Pec o raccomandata, non è stato possibile dimostrarlo. Ora si parla di un supporto durevole e solo il fatto che nella delibera sia specificato questo obbligo, testimonia come l’autorità si sia resa conto che la semplice formula scritta non può essere accettata in queste circostanza. Quando parla però di supporto durevole – prosegue il presidente di Adico – non sottolinea la necessità di inviare pec o raccomandate con ricevuta di ritorno, ricordando invece che esso è lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse (requisiti di integrità e conservabilità). Fra gli esempi Arera annovera la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore. Noi invece lo diciamo senza mezzi termini: le modifiche vanno comunicate solo via Pec o attraverso raccomandata r/r. E questo Arera dovrebbe dirlo e imporlo in modo chiaro”.

La delibera viene presentata come la prova dell’attenzione che Arera ha per l’utente. Affermazione che, prosegue Garofolini, “non ci pare molto veritiera. Crediamo invece che le novità introdotte a partire dall’1 gennaio, in gran parte condivisibili, siano solo l’inevitabile frutto dei gravissimi errori passati. Comunque allo stato attuale non hanno sortito alcun risultato.

Ricordiamo gli altri interventi previsti dalla delibera, così come riportato dalla stessa Arera nel suo comunicato stampa.

Tra le novità più rilevanti recepite vi è l’obbligo in capo al venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione.

Per i contratti via telefono, inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.

Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.

Infine a tutela del consumatore ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.

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