Alla fine arriva l’ok definitivo per il saldo e stralcio delle cartelle per i cittadini in difficoltà economiche. La sanatoria è rivolta alle persone fisiche il cui Isee non superi i 20mila euro e potrà essere applicata per gli importi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali Iva e redditi.
La sanatoria riguarda anche i contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali e alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi e la domanda per beneficiare al saldo e stralcio deve essere presentata entro il 30 aprile 2019. Il versamento, inoltre, potrà essere rateizzato fino al 2021.
Il saldo e stralcio coinvolge gli affidamenti eseguiti sino alla fine del 2017 che non riguardano solo l’omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la correzione dei dati dichiarati. A questi vanno aggiunti i contributi non versati alle casse professionali e a quelle separate dei lavoratori autonomi.
Il saldo e stralcio, inoltre, non prevede solo il totale azzeramento di sanzioni e interessi di mora, ma anche l’obbligo di versare il 16% delle somme affidate, compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in caso di Isee non superiore a 8.500 euro, il 20%, in caso di Isee compreso tra 8.501 e 12.500 euro, il 35%, in caso di Isee superiore a 12.500 euro, con il limite massimo di 20mila euro. Occorre inoltre pagare l’aggio di riscossione sulle somme stralciate e il rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
Saldo e stralcio, come funziona
Sono diverse le opzioni per il pagamento dell’opzione di saldo e stralcio delle cartelle. Il versamento, infatti, può essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure rateizzato:
- per il 35% entro il 30 novembre 2019;
- per il 20% entro il 31 marzo 2020;
- per il 15% entro il 31 luglio 2020;
- per il 15% entro il 31 marzo 2021;
- per il residuo 15% entro la fine di luglio 2021.
L’agente della riscossione comunica le somme dovute entro il 31 ottobre 2019. Il saldo e stralcio è ammesso anche per i carichi già inclusi nelle due rottamazioni precedenti, in caso di decadenza dalle stesse. Le somme già versate sono definitivamente acquisite e ovviamente se ne tiene conto ai fini della definizione.
In caso di irregolarità rilevate nelle attestazioni, il debitore è tenuto a produrre la documentazione richiesta entro 20 giorni. Se il debitore non risponde tempestivamente nonché in ipotesi di irregolarità o falsità, non si producono gli effetti di legge e resta dovuto l’intero carico.
Fonte: www.idealista.it