A fine ottobre parte in automatico lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 5 mila euro

Lo Stralcio è stato introdotto con il Decreto Sostegni (D.l. n. 41/2021 convertito in L. 69/2021) e il decreto del MEF del 14 luglio scorso ha definito i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti.

Con la circolare n. 11/E (testo in calce) l’Agenzia delle Entrate riepiloga e chiarisce quello che c’è da sapere sullo Stralcio sintetizzando i requisiti oggettivi e soggettivi per accedervi.

Quali debiti sono oggetto di stralcio?

Il perimetro oggettivo dei debiti oggetto di stralcio è tracciato dall’art. 4 del Decreto “Sostegni”. Si tratta dei debiti:

  • di importo residuo non superiore a 5 mila Euro;
  • comprensivo di capitale, interessi, e sanzioni;
  • risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Attenzione: per individuare i carichi definibili, si guarda alla data dell’affidamento all’agente della riscossione, che è anteriore alla data di notifica della cartella di pagamento.

Come si calcola l’importo di 5 mila Euro?

Deve trattarsi di un importo residuo, il che significa che il debito originario poteva anche avere importo più elevato, purché alla data del 23 marzo 2021 l’importo residuo da corrispondere non superi le 5 mila Euro. Le somme già pagate prima dell’annullamento non saranno oggetto di rimborso.

Nell’importo di 5 mila Euro si calcolano anche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Sono esclusi invece:

  • aggi di riscossione
  • interessi di mora
  • spese di procedura.

Il limite di 5 mila Euro non si riferisce all’importo della cartella, ma a quella del singolo carico. Quindi se una cartella contiene più carichi, il limite di 5 mila Euro riguarda ciascuno di essi.

Quali debiti sono esclusi dallo stralcio?

Per essere sicuri che il proprio debito rientri tra quelli per i quali è possibile usufruire dello Stralcio, l’Agenzia ha messo a disposizione sul proprio sito internet un servizio di verifica.

In base all’art. 4 comma 9 D.l. Sostegni, sono esclusi dallo stralcio i seguenti debiti:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da sentenza penale di condanna
  • Iva riscossa all’importazione
  • risorse proprie tradizionali (decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE).

Chi può beneficiare dello Stralcio?

Sono ammessi al beneficio:

  • le persone fisiche che nel periodo di imposta 2019 abbiano conseguito un reddito imponibile non superiore a 30 mila Euro.
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano conseguito un reddito imponibile non superiore a 30 mila Euro nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Se un debito è oggetto di coobbligazione, l’annullamento avviene sono quando entrambi i coobbligati non sono ricompresi nell’elenco dei codici fiscali con reddito superiore ai 30 mila Euro. Infatti per usufruire dello Stralcio è necessario che nessuno degli obbligati superi il limite di reddito imponibile previsto dalla legge.

Come si calcola il reddito ai fini del requisito soggettivo?

Per le persone fisiche il reddito va calcolato sommando i redditi di ogni categoria, e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Poiché la norma parla di “reddito imponibile”, il reddito complessivo delle persone fisiche deve essere decurtato degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale. All’importo così ricavato, occorre sommare anche i redditi assoggettati a cedolare secca, e all’imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario.

Quali sono le tempistiche e come funziona la procedura di Stralcio?

Alla data del 20 agosto l’agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei potenziali beneficiari dello Stralcio in base al perimetro oggettivo delineato dalla normativa.

Alla data del 30 settembre l’Agenzia delle Entrate ha verificato quali tra questi non sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, inviando all’agente della riscossione l’elenco dei codici fiscali con un reddito imponibile superiore a 30 mila Euro.

Entro il 31 ottobre 2021 sono automaticamente annullati tutti i debiti dei soggetti non ricompresi nel secondo elenco, e quindi in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere allo stralcio.

L’agente della riscossione procede in autonomia e il contribuente non riceverà nessuna comunicazione.

Entro il 15 novembre l’agente della riscossione presenta al MEF la richiesta di rimborso per le spese sostenute per notifiche e quelle relative alle procedure esecutive. Il rimborso a favore dell’agente della riscossione e a carico del bilancio dello Stato avverrà in due rate (rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022).

Entro il 30 novembre l’agente della riscossione invia agli enti creditori interessati l’elenco delle quote annullate, affinché procedano al discarico conseguente all’annullamento.

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