MESTRE. Mentre continuano a fioccare in Adico le richieste di assistenza da parte di cittadini multati in modo salato per aver staccato vecchi assegni privi della dicitura “non trasferibile”, sul fronte Parlamentare giungono finalmente buone notizie. Infatti, con la conversione del decreto legge 119/2018, avvenuta in via definitiva qualche giorno fa alla Camera, sono arrivate le attese risposte legislative per rendere meno pesanti e più proporzionate le sanzioni irrogabili per chi ha agito in totale buonafede.
Riportiamo qui sotto un articolo del Sole24Ore, invitando le persone che abbiano ricevuto dagli uffici dell’antiriciclaggio l’oblazione, ovvero l’intimazione al pagamento prima dell’eventuale sanzione, a rivolgersi ai nostri uffici. In questo modo, spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, “il nostro ufficio legale potrà metterli al corrente di quanto deciso a livello parlamentare. Le notizie sono buone, anche se non si è arrivati, almeno fino ad ora, al totale annullamento della sanzione. Di certo le battaglie portate avanti dai singoli cittadini e anche dalla nostra associazione, hanno ottenuto un successo per nulla scontato”.
Con la conversione del decreto legge 119/2018, avvenuta in via definitiva ieri alla Camera, sono arrivate le attese risposte legislative per attenuare le penalità irrogabili per gli errori minori e per prevedere una migliore proporzionalità tra importi trasferiti e le pesanti sanzioni della disciplina antiriciclaggio relativi all’emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità.
Nello specifico, sono state modificate le sanzioni applicabili nel caso di violazione dei predetti obblighi e, in particolare, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi superiori a 999,99 euro ed inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima sarà ora pari al 10% dell’importo trasferito in violazione di legge: quanto introdotto dalla novella normativa si applicherà anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018.
Va, tuttavia, ricordato che l’articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 231/2007 rimane invariato, continuando a disporre che gli assegni bancari (e postali) emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono sempre prevedere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e che, ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 6 del Dlgs 231/2007, in assenza dell’apposizione di uno dei detti elementi potranno essere ancora irrogate sanzioni in capo ai trasgressori con l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro (aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 250.000 euro).
Ora, però, con l’inserimento del nuovo comma 1-bis nell’articolo 63 del predetto decreto, in caso di emissione di assegni di importo fino a 30mila euro senza clausola di non trasferibilità, ma che non siano in alcun modo riconducibili ad ipotesi di riciclaggio finanziario o che, ad esempio, risultino legati ad acquisti personali o trasferimenti inter-familiari, la punibilità sarà più criticamente valutata.
Fonte dell’articolo: IlSole24Ore