BOLLETTA DELLA LUCE DA 2 MILA E 500 EURO, OPERAIO DI VENEZIA SI RIVOLGE ALL’ADICO PER CONTESTARE L’IMPORTO. GAROFOLINI: “CONGUAGLIO ILLEGITTIMO”

Aveva scelto Eon Energia proprio perchè sulla carta assicurava tariffe molto più convenienti rispetto agli altri operatori. Invece la brutta sorpresa  è arrivata qualche settimana fa, dentro una bolletta di conguaglio da 2 mila e 500 euro. U.C., operaio veneziano residente a Mira (Venezia), ha strabuzzato gli occhi di fronte a quell’importo e ha deciso di rivolgersi all’Adico, associazione difesa consumatori, dato che la cifra in questione è calcolata da maggio 2011, mentre il contratto con l’azienda non consente a Eon di effettuare conguagli pluriennali. Ora, però, U.C., che dopo questa bolletta ha deciso di cambiare operatore e ha già richiesto la voltura, teme che Eon blocchi la fornitura lasciandolo senza energia elettrica. “Mi hanno convinto a stare con loro – spiega l’operaio – presentandomi un contratto che prevedeva tariffe e condizioni interessanti. Ed è stato così per diverso tempo, fino a che è arrivata questa bolletta da 2 mila e 500 euro, una cifra spropositata e non giustificata. Ora io ho chiesto la voltura, ma temo che l’azienda mi chiuda il contatore contestandomi la morosità per il mancato pagamento di questo importo. E sarebbe un grande problema, anche perchè ho due figli. Se chiedo la rateizzazione, poi, mi impegno a stare con loro fino al termine del pagamento, e io invece ho già chiesto il cambio di operatore”. Ora la faccenda è seguita dall’Adico, che ha subito contestato al fornitore l’assurdità di quella bolletta. “Nel contratto – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’associazione – si dice espressamente che la società non potrà effettuare conguagli pluriennali e che la lettura del contatore avverrà almeno una volta all’anno. Proprio questo passaggio è stato determinante per la firma del contratto stesso, che il nostro socio ha ritenuto adeguato alle proprie esigenze. Il nostro ufficio legale ha chiesto a Eon Energia le rettifica della fattura limitando il conguaglio all’ultima annualità così come espressamente previsto dalle condizioni contrattuali”.

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