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Fisco, addio code allo sportello: i certificati scaricabili da casa

L’Agenzia delle Entrate guarda con sempre maggiore fiducia al web come strumento per alleggerire il proprio sistema burocratico. Il tempo delle lunghe file agli sportelli non è ancora del tutto volto al termine, è chiaro, ma sono stati compiuti numerosi passi in avanti. Oggi è possibile ottenere un certificato comodamente da casa, a patto d’avere un minimo di dimestichezza. Vediamo dunque cos’è disponibile via web.

Fisco più moderno

Accedendo al sito della Pubblica Amministrazione consente d’avere accesso a un gran numero di certificati, per i quali non è più necessario recarsi presso un ufficio fisico. Una mano tesa a tutti quei cittadini che da anni agognano uno snellimento burocratico del sistema italiano.

A cambiare le regole del gioco, rapidamente nel corso degli ultimi anni, è stata di certo l’enorme diffusione dei metodi di riconoscimento digitali, ovvero SpidCie e Cns. Sfruttando uno di questi si può fare richiesta di numerosi documenti in formato digitale, da stampare qualora necessario. Bastano un dispositivo digitale, che sia un computer, un tablet o anche uno smartphone, un po’ di dimestichezza e qualche minuto del proprio tempo.

In assenza di dati d’accesso Spid, Cie o Cns, si dovrà compilare il modello AA4/8 oppure il modello AA5/6, facendolo pervenire all’Agenzia delle Entrate via Pec o, in assenza di quest’ultima, consegnandolo di persona, specificando nell’oggetto Richiesta del certificato eccetera.

Codice fiscale e partita IVA

Attraverso il sito della Pubblica Amministrazione si può richiedere il certificato che attesta la regolare attribuzione del codice fiscale. La certificazione fornita riporta anche il formato bar code, proprio come presente sul tesserino che si riceve a mezzo posta, oltre che la tessera sanitaria, e può sostituire il documento. Dalla propria area riservata si può raggiungere la sezione Richiesta certificati, e da qui in pochi minuti il gioco sarà fatto.

Disponibile anche il certificato di attribuzione della partita IVA. Nella stessa sezione già citata, ci si ritroverà dinanzi a una richiesta precompilata e, accedendo con le proprie credenziali, si otterrà quanto necessario.

Situazione reddituale a altri certificati

Nessun problema anche nel caso in cui si debba rilevare l’ammontare del proprio reddito in un particolare periodo d’imposta. Basterà richiedere l’attestazione della situazione reddituale. In questo caso, però, la procedura è un po’ più lunga.

Si richiede la presentazione dell’apposita istanza all’ufficio competente. Ciò può avvenire di persona o tramite persona delegata. In alternativa, però, si può optare per l’invio tramite Pec, dunque online, con oggetto Attestazione situazione reddituale.

Il tutto ha però un costo. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro per ogni foglio, così come 3,10 euro a versare ai tributi speciali, con 0,15 previsti per ogni pagina successiva alla prima per tributi speciali. Tali versamenti avvengono tramite modello F24, usando i seguenti codici tributo:

  • 1599 per imposta di bollo;
  • 1538 per tributi speciali.

I documenti richiedibili non sono ancora terminati, annoverando nell’elenco anche l’attestato di residenza fiscale, che richiede a sua volta una specifica istanza presso l’ufficio competente. Le modalità sono molto simili a quelle già espresse, con l’assenza però della marca da bollo, ma non dei tributi speciali via F24, con codice tributo 1538. Si ricorda, inoltre, che optando per l’opzione Pec si dovrà indicare l’oggetto Attestato di residenza fiscale.

Prosegue il novero con il certificato dei carichi pendenti, da richiedere con apposita istanza, affiancato da modello rtf. Il costo è di 16 euro per la marca da bollo, per ogni singolo foglio, e 12.40 euro per i tributi speciali. Per ogni foglio oltre il primo si richiedono ulteriori 16 euro e 0.62 per i tributi speciali.

In via digitale, infine, è possibile richiedere anche il certificato unico debiti tributari, il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici e il certificato sull’esistenza di contestazioni in atto e di quelle già definite, per le quali però i debiti non sono ancora stati soddisfatti.

Fonte: QuiFinanza.it

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