“Vigileremo e monitoreremo la situazione affinchè la circolare della Regione venga applicata a pieno, senza complicare la vita ai cittadini vittime di liste d’attese eterne e una programmazione regionale deficitaria”. Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, accoglie con favore la circolare emanata da palazzo Balbi per dare finalmente pien a attuazione a una norma che risale ancora alla fine del secolo scorso ma che è stata applicata solo in rarissimi casi, anche perché quasi ignota ai cittadini.
La questione, come detto, riguarda i soggetti che per i quali non vengono rispettai i tempi prescritti per svolgere visite ed esami diagnostici. Dopo il Covid il problema è scoppiato in tutta la sua gravità dato che sono stati rinviati e un numero impressionante di prestazioni, anche urgenti. In questo modo il numero di persone inserite nelle cosiddette liste di galleggiamento è aumentato esponenzialmente, creando situazioni spesso drammatiche.
La Regione ha messo in campo varie azioni per superare un problema che nasce però anche da alcuni errori di programmazione ma molte volte Adico, come anche altre realtà, avevano ricordato l’esistenza di questa norma che permette ai cittadini di rivolgersi al privato intramoenia nel caso in cui il pubblico non riesca a sottoporsi agli esami o alle visite nei tempi prestabiliti. Nel caso, ovviamente, il pagamento della prestazione spetterebbe all’Ulss di riferimento.
Riportiamo di seguito il testo della circolare emanata dalla Regione.
Con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 124 del 1998 e, in particolare, al disposto “Qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (..) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria, ponendo aa carico dell’azienda Usl di appartenenza la differenza fra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima sulla scorta delle tariffe vigenti” si comunica che qualora il cittadino richieda di avvalersi di quanto previsto dal dettato normativo con formale richiesta, l’azienda dovrà verificare che:
- la richiesta del cittadino sia fatta presentando previa e formale istanza di autorizzazione a poter usufruire della prestazione nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria
- alla richiesta siano allegati l’impegnativa e il promemoria rilasciato dal Cup, dove si attesta, fra l’altro, la data di appuntamento che supera i tempi di attesa propri della priorità assegnata , con l’eventuale rifiuto dell’appuntamento che supera i tempi di attesa propri della priorità asseg, con l’eventuale rifiuto dell’appuntamento proposto e/o l’effettiva scadenza dei termini pre-appuntamento
A fronte della presentazione di tale documentazione, sarà cura dell’azienda prendere in carico l’utente e rispondere al suo bisogno di salute, prioritariamente attraverso i suoi canali istituzionali, secondo le modalità organizzative individuate a livello locale garantendo, laddove sussistano le condizioni, l’applicazione del disposto normativo.
Si ricorda infine che in nessun caso la legge prevede il rimborso di prestazioni effettuate dal cittadini in regime di libera professione diverso dalla intramuraria.