La sentenza n. 12/2019 della Corte Costituzionale (sotto allegata) ribadisce il principio secondo cui, nel bilanciamento dei valori costituzionalmente garantiti, la tutela del pensionato prevale sempre rispetto a quella del creditore. A tale conclusione è giunta la Corte dopo che innanzi alla stessa è stata sollevata questione d’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art 3 Costituzione, dell’art 23, co. 6, del d.l. n. 83/ 2015 considerato che, nel disporre limiti al pignoramento delle pensioni accreditate sul conto corrente, in virtù della modifica apportata all’art. 545 cpc, di fatto lo ha previsto solo in riferimento alle procedure esecutive instaurate dopo il 27 giungo 2015 e non anche per quelle pendenti a questa data.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Brescia, giudice dell’esecuzione mobiliare, riferisce di essere stato investito di un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cpc) in cui “il debitore, sul cui conto corrente oggetto di pignoramento veniva accreditato esclusivamente l’assegno sociale mensile, ha eccepito l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 23 , comma 6, del d.l. n. 83/ 2015 ” nella parte in cui prevede che le modifiche apportate dal citato art. 13, comma 1, lettera l), all’art. 545 cod. proc. civ. in materia di pignoramento dei crediti transitati su conto corrente abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giungo 2015) e non anche per quelle a tale data pendenti.”
Nello specifico, all’art. 545 è stato aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 il seguente comma: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
La questione è chiara, il titolare della pensione invoca l’applicazione della normativa di favore in vigore dal 27 giungo 2015, anche alla sua procedura esecutiva, pendente a quella data, ritenendo che, in caso contrario, si assisterebbe alla violazione del diritto di uguaglianza per ragioni puramente temporali.
La tutela del pensionato è sempre prevalente
La Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato come inammissibili alcuni rilievi sollevati dal presidente del Consiglio dei Ministri, fa presente che la questione posta dal remittente deve essere esaminata dal punto di vista della compatibilità con il principio di uguaglianza contenuto nell’art 3 della Costituzione e che “La questione è fondata con riguardo alla pignorabilità della prestazione pensionistica relativamente alle procedure iniziate antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015.”
Dopo aver descritto il passaggio dalla pensione sociale all’assegno sociale fa presente inoltre che “In virtù del rinvio disposto dall’art. 3, comma 7, della legge n. 335 del 1995 alle – disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153-, l’assegno sociale «non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile» (art. 26, dodicesimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).”
Alla luce di queste e altre considerazioni, compiute anche alla luce di altre precedenti pronunce, addiviene quindi alla conclusione secondo cui: “Il diverso regime temporaleprevisto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015,benché sia ispirato all’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità.” Nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, infatti, la tutela del pensionato deve infatti prevalere, poiché risulta irragionevole che la tutela prevista da legislatore in favore del pensionato a cui viene accreditata la pensione sul conto corrente ” non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa.”
Fonte: StudioCataldi.it